Il PRIMO SOCCORSO è l'insieme delle azioni che chiunque può prestare
alle vittime di un incidente o di un malore nell'attesa che intervenga
un soccorso sanitario qualificato che risponde ad un numero sanitario
unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale per le chiamate
relative alle emergenze ed al soccorso.
Classificazione delle aziende
Il
decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia
dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio
secondo le seguenti modalità:
Gruppo A: tutte le aziende o unità
produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e
elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o
unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Obblighi di legge per l'organizzazione del pronto soccorso aziendale
Il datore di lavoro, ai fini dell'organizzazione del primo soccorso in azienda, ha i seguenti obblighi:
- consultare il medico competente, ove previsto;
-
identificare la categoria di appartenenza della propria azienda o
unita' produttiva. Nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica
all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si
svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi
di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita'
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve
riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato;
- designare gli addetti al pronto soccorso, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08;
- provvedere alla formazione sicurezza lavoro
degli addetti con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi
di pronto soccorso;
- assicurare costantemente la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi contenuti nella cassetta di primo
soccorso e/o pacchetto di medicazione.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Il Datore di Lavoro ha altresì l'obbligo di garantire la tenuta sul luogo di lavoro delle seguenti attrezzature:
a)
cassetta di pronto soccorso (per aziende gruppo A e B) o pacchetto di
medicazione (per aziende di gruppo C), adeguatamente custodita in un
luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del
D.M. 388/2003 , da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi
di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del
sistema di emergenza sanitaria del SSN;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle
aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, oltre alle
attrezzature di cui sopra, e' tenuto a garantire il raccordo tra il
sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria
di cui al DPR 27 marzo 1992.
Nelle aziende o unita' produttive
che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di
lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui
all'allegato 2 del DM 388/2003, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di
emergenza del SSN
Inoltre, il datore di lavoro, in collaborazione con
il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici
presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili
le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al
pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita'
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di
efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente
accessibile.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Il corso di primo soccorso Monza
ha l’obiettivo di formare ed informare gli addetti al pronto soccorso
aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai
partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le
necessarie abilità di natura pratica.
Ogni datore di lavoro è
obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori,
dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della
loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.
Per
sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha
ribadito la fondamentale importanza della informazione e della
formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la preparazione e
l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto
al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato
una specifico corso di formazione.
L’obbligo della formazione dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si
applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore
dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in
società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con
contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano
laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc.
L’obbligo
del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo
illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire
l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della
propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
La formazione dei
lavoratori designati e' svolta da personale medico in collaborazione,
ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico
o di altro personale specializzato.
Corso 16 ore: per aziende o
unita' produttive di gruppo A. I contenuti e i tempi minimi del corso di
formazione sono riportati nell'all. 3 del d.lgs. 81/08, con trattazione
dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
corso 12 ore: per
aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'all. 4 del
d.lgs. 81/08.
La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di
intervento pratico.
Rif. Normativi
D.Lgs. n 81/2008 - Artt. 31-35
Decreto
15 luglio 2003, n. 388 che reca disposizioni sul pronto soccorso
aziendale in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
La norma prevede
responsabilità penali e/o amministrative a capo del datore di lavoro nel
caso in cui l'azienda non adempia ai precetti previsti.